Marchio Savio
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Riduzione dei consumi: i nuovi limiti del #MiTe

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il decreto che definisce determinati limiti all’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale.

Vediamo quali cambiamenti sono avvenuti, in sintesi:
• Riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, posticipando l’inizio di 8 giorni ed anticipando la fine di 7 giorni.
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
• Riduzione di 1 ora della durata giornaliera di accensione;
• Riduzione di 1 grado della temperatura dell’aria interna;
• I comuni possono autorizzare l’accensione anticipata o posticipata degli impianti nel caso di condizioni climatiche particolarmente severe;
• Alcune delle riduzioni previste non si applicano a determinate unità quali ospedali, scuole materne, piscine, edifici residenziali serviti da impianti termici centralizzati dotati di specifici sistemi di gestione delle temperature ed edifici pubblici/privati in cui il 60% dei consumi previsti per ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva sia coperto da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Fonti: MiTe - DM 383 del 6/10/2022; Assoclima; Assotermica.